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STRALCIO DELLA
LEGGE 104/92
ART. D’ INTERESSE PER I GENITORI
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone diversamente abili
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Art. 1 - Finalità -
-a) garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società
-b) previene e rimuove le condizioni
invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
-c) persegue il recupero funzionale e
sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed
economica della persona handicappata;
-d) predispone interventi volti a superare
stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali -
1. La presente legge detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale ed assistenza della
persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della
repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto -
-1. è persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
-2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
-3. Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
-4. La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi internazionali.
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